#NEWS#022018 – Novità fiscali

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1. INTRASTAT

Ricordiamo la semplificazione introdotta per i modelli Intrastat in scadenza il 26/02/2018:

  • Per gli acquisti di Beni, se inferiori a euro 200.000 in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, si è esentati dalla presentazione; se superiori a euro 200.000 in uno dei quattro trimestri precedenti, si deve effettuare la presentazione mensile, ai soli fini statistici
  • Per acquisti di servizi, se inferiori a euro 100.000 in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, si è esentati dalla presentazione; se superiori a euro 100.000 in uno dei quattro trimestri precedenti, si deve effettuare la presentazione mensile, ai soli fini statistici
  • Per cessione di Beni/servizi resi, se inferiore o uguale a euro 50.000 in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, si effettua la presentazione trimestrale ai soli fini fiscali; se superiori a euro 50.000 in uno dei quattro trimestri precedenti, si deve effettuare la presentazione mensile, ai soli fini fiscali (se cessione beni superiore a 100.000 euro in uno dei quattro trimestri precedenti, obbligatoria la presentazione anche ai fini statistici)

2. COSTI E RICAVI 2018 CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

A seguito dell’opzione “registrazione vale incasso/pagamento”, valgono le seguenti annotazioni che qui vengono riepilogate:

  • Costi con IVA: data di registrazione fattura
  • Costi non rilevanti ai fini IVA: 60 giorni dal pagamento
  • Ricavi con IVA: registrazione entro 15 giorni dall’emissione della fattura
  • Ricavi non rilevanti ai fini IVA: 60 giorni dal pagamento

3. ROTTAMAZIONE CARTELLE

Si ricorda che in merito alla cd “rottamazione”, l’istanza di adesione deve essere presentata entro e non oltre il 15/05/2018 e riguarda i ruoli affidati agli Agenti della Riscossione

  • Dal 2000 al 2016
  • Nel periodo dal 01/01/2017 al 30/09/2017 (rottamazione bis)

Presso l’Agenzia della Riscossione è possibile chiedere l’estratto conto della posizione in essere ed analizzare eventuale adesione che risulta conveniente per gli “sconti” concessi. Lo studio rimane a disposizione per eventuali delucidazioni

4. SHOPPER IN PLASTICA

Si ricorda che ai commercianti, dal 01/01/2018, è fatto divieto “omaggiare” le borse/sacchetti ai propri clienti. L’addebito al cliente dell’importo deciso dal commerciante:

  • Va indicato nello scontrino
  • Va assoggettato ad IVA

Le violazioni sono punite con la sanzione da euro 2.500 a euro 25.000.

Si segnala la necessità di provvedere ad adeguare il registratore di cassa in quanto l’ammontare del corrispettivo della cessione del sacchetto deve essere “evidenziato distintamente” sullo scontrino

5. RIMANENZE FINALI AL 31/12/2017

I soggetti in contabilità semplificata “per cassa” determinano il reddito senza considerare le rimanenze finali di merci/lavori in corso/prodotti finiti.

A prescindere dalla non rilevanza fiscale, è comunque necessario quantificare l’ammontare delle rimanenze finali al 31/12/2017 ai fini:

  • Degli studi di settore
  • Delle annotazioni del valore/quantità nell’inventario

Infatti le rimanenze devono essere esposte nel quadro RG del Mod. Redditi 2018, anche se non rilevanti ai fini della determinazione del reddito.

Presso l’ufficio sono disponibili i moduli su cui trascrivere le risultanze al 31/12/2017 in vostro possesso.

6. DETRAZIONE IVA

A seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate si ricorda che l’IVA riferita agli acquisti concorre alla liquidazione IVA del mese di annotazione collegato con il possesso della fattura. L’IVA a credito di una fattura di acquisto effettuato nel mese di febbraio:

  • Ricevuta entro il 28/02 concorre alla liquidazione di febbraio se annotato in tale mese
  • Ricevuta a marzo e annotata in tale mese concorrerà alla liquidazione IVA del mese di marzo

7. EFFICACIA COSTITUTIVA DEGLI ELENCHI SPLIT PAYMENT

Recentemente il MEF ha chiarito che l’iscrizione del soggetto Società o Ente pubblico negli elenchi ha efficacia “costitutiva”

Per facilitare la consultazione degli elenchi previsti dal MEF per i soggetti interessati allo split payment, è stata inserita una apposita colonna in cui viene indicata la data di iscrizione della Società/Ente

8. SCADENZA TERMINI DI ACCERTAMENTO

Il 31/12/2017 è scaduto il termine per la notifica degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA relativi al 2012. Si ricorda che dal 2016 i termini sono aumentati di un anno per la dichiarazione presentate e di due per quelle omesse

ANNO

SCADENZA

OMESSA

2013

31/12/2018

31/12/2019

2014

31/12/2019

31/12/2020

2015

31/12/2020

31/12/2021

2016

31/12/2022

31/12/2024

9. IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI ALIQUOTE 2018

L’INPS ha reso noti le aliquote e i minimali/massimali contributivi applicabili per il 2018 relativi alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti.

10. Il Modello IVA e il visto di conformità

Per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a euro 5.000 annui è necessario presentare la dichiarazione munita del visto di conformità rilasciato da parte di un soggetto abilitato.

I soggetti abilitati al visto di conformità devono disporre di una polizza assicurativa al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato al contribuente, anche di minima entità. La polizza non deve essere inferiore a euro 3.000.000 (tre milioni) e non deve contenere franchigie/scoperti.

Il certificatore deve iscriversi nell’apposito elenco dei soggetti abilitati tenuto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.

Il consulente, per poter rilasciare il visto di conformità, deve:

  • Eseguire una serie di controlli documentali (check list)
  • Conservare traccia del lavoro svolto

Il regime sanzionatorio per il visto infedele consta:

  • Sanzione pecuniaria da euro 258 a 2.582
  • Sospensione attività di rilascio visto di conformità da 1 a 3 anni e inibizione al rilascio

Il compenso per lo studio in caso di richiesta del visto di conformità è il seguente:

  • Credito IVA da euro 5.000 a euro 10.000 à compenso di 200 euro fissi
  • Credito IVA superiore a euro 10.000 à compenso di 200 euro fissi + 2% sull’eccedenza di euro 10.000

11. MONETE DA 1-2 CENTESIMI

Dall’01/01/2018 il conio delle monetine da 1 e 2 centesimi di euro è sospeso; le stesse comunque continueranno a essere utilizzate. Da tale data l’importo complessivo dovuto, se pagato in contanti, è arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi superiori o inferiori.

12. TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI

Le società di capitale devono versare entro il 16 marzo 2018 come tassa di concessione governativa per i libri sociali i seguenti importi:

  • Euro 309,87 se il capitale sociale è inferiore a euro 516.456,90
  • Euro 516,46 negli altri casi

 

Lo studio provvederà ad inoltrare ai clienti interessati il Mod. F24 entro i termini sopra indicati.