LE NOVITA’ DEL DECRETO FISCALE
N.B.: è un Decreto Legge, pertanto può subire modifiche, in alcuni casi profonde, in sede di conversione in Legge

1) DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC
a) Possibilità di definire in via agevolata i PVC consegnati entro il 24/10/2018 (data di entrata in vigore del decreto)
b) Costo della definizione: i contribuenti sono tenuti a calcolare le imposte rivenienti dai maggiori imponibili contestati senza utilizzare eventuali perdite pregresse disponibili essendo dovute le sole imposte, senza sanzioni né interessi
c) Versamento: entro il 31/05/2019 i contribuenti provvedono al versamento delle sole imposte che non è ammesso compensare con eventuali crediti disponibili
2) DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Possibilità di definire in via agevolata i seguenti atti del procedimento di accertamento, senza che sia prevista una specifica istanza:
a) Avvisi di accertamento notificati entro il 24/10/2018 a condizione che gli stessi non siano definitivi e i termini per la presentazione del ricorso risultino ancora pendenti alla medesima data
b) Inviti al contraddittorio notificati entro il 24/10/2018
c) Atti di adesione dell’Agenzia delle Entrate sottoscritti entro il 24/10/2018
Per la definizione occorre procedere al versamento delle SOLE imposte entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.
Il rateizzo è sempre ammesso nel massimo di 20 rate trimestrali.
3) ROTTAMAZIONE-TER DEI RUOLI
Il Decreto Fiscale prevede la riapertura dei termini per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017
a) Somme definibili: è previsto che le somme risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017 possono essere estinti col pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo senza le sanzioni e senza gli interessi di mora
b) Modalità e termini versamento: il pagamento va effettuato entro il 31/07/2019 in unica soluzione o in un numero massimo di 10 rate di pari importo che scadono il 31/07 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2019. In caso di pagamento rateale, gli interessi da corrispondere sono al tasso del 2%annuo
c) Istanza del debitore: per l’adesione alla definizione, il debitore deve presentare all’agente della riscossione entro il 30/04/2019 una dichiarazione in conformità alla modulistica e alle modalità pubblicate sul sito dell’agente della riscossione
d) Effetti della dichiarazione di adesione: sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione; inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche; divieto di avviare nuove procedure esecutive, nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza
e) I soggetti che hanno aderito alla precedente definizione agevolata confluiscono automaticamente nella Rottamazione-ter potendo fruire delle nuove modalità di rateazione delle restanti somme dovute , con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 01/08/2019.
4) STRALCIO DEI DEBITI FINO A EURO 1.000
Il decreto fiscale prevede che siano automaticamente annullati alla data del 31/12/2018 i debiti di importo residuo al 24/10/2018 fino a euro 1.000 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010
5) DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI
Il Decreto fiscale consente di definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, per le quali l’impugnazione di primo grado sia stata notificata entro il 24/10/2018 e il processo non sia concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione.
6) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE
Il decreto prevede che entro il termine del 31/05/2019 i contribuenti possono correggere errori/omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31/10/2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizioni, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP, IVA, ritenute e contributi previdenziali.
a) Limite di integrazione: è ammessa nel limite di euro 100.000 di imponibile annuo e comunque non oltre il 30% dell’imponibile già dichiarato
b) Somme dovute per la definizione: sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori, senza scomputare dai maggiori imponibili dichiarati perdite pregresse, si applica un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF/IRES o sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20%
c) Modalità di definizione: inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia per uno o più periodi d’imposta per i quali al 24/10/18 risultino ancora pendenti i termini di accertamento. Provvedere al versamento del dovuto in un’unica soluzione (entro il 31/07/2019) o in maniera rateizzata in 10 rate semestrali di pari importo (prima rata entro 30/09/2019)
7) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FATTURE EMESSE E RICEVUTE
a) Aspetti sanzionatori connessi alla fatturazione elettronica: previsto che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni relative alla fatturazione elettronica non si applicano se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica iva o si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’IVA del periodo successivo.
b) Disposizioni in materia di fatture emesse: 1) la fattura deve contenere tra l’altro la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura 2) la fattura è emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione
N.B. Le citate modifiche si applicano dal 01/07/2019
c) Disposizioni in materia di registrazione degli acquisti: abrogazione della numerazione progressiva delle fatture e bollette doganali per beni e servizi acquisti in quanto tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate mediante lo SDI
d) Il decreto prevede che entro il termine della liquidazione periodica può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (N.B. questa facoltà NON vale per le operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo)
8) MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
Introduzione dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica del corrispettivi. Obbligo dal 01/07/2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a euro 400.000 e dal 01/01/2020 per tutti gli altri
9) RINVIO LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI
Fissato al 01/01/2020 l’avvio della c.d. lotteria dei corrispettivi: i contribuenti che effettuano acquisti di beni/servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa/arte/professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale, purché comunichino il proprio codice fiscale all’esercente
10) RIDUZIONE DI DUE ANNI DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO
Passaggio dai 5 ai 3 anni i termini di prescrizione per accertamento da parte di agenzia delle entrate se dall’01/01/2019 si rispettano queste 3 condizioni:
a) Rispetto obbligo fatturazione elettronica
b) Per gli esercenti commercio al minuto, esercizio dell’opzione per invio giornaliero dei corrispettivi
c) Per ciascun periodo di imposta, effettuare e ricevere tutti i pagamenti superiori a 500 euro di fatture emesse, ricevute, corrispettivi tramite mezzi tracciabili.