A. FATTURA ELETTRONICA E FAQ AGENZIA ENTRATE
1- Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo IVA?
L’operatore, secondo la normativa IVA DPR 633/72, non sarà obbligato ad emettere fattura (elettronica). Qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SDI utilizzando il formato XML. Il codice natura per rappresentare tali operazioni è N2.
2- Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?
Non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione tramite SDI. Il cessionario dovrà rifiutarla/contestarla comunicando direttamente con il cedente (mail, telefono, etc)
3- Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico ma cartacee (o ricevute via mail)?
L’obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture emesse a partire dal 01/01/2019. Se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica.
4- Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita?
Si può emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi. Ad esempio: per un’operazione di cessione di beni effettuata il 20/01/2019, l’operatore IVA potrà emettere una fattura elettronica differita il 10/02/201 avendo cura di:
- Emettere al momento della cessione (20/01) ddt di accompagnamento merce
- Datare fattura elettronica 10/02/19 richiamando il ddt del 20/01/19
- Far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio
5- È possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione”. Si chiede se i documenti quali la c.d. fattura proforma sono idonei a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello di incasso del corrispettivo.
Certamente un documento come la c.d. fattura proforma (o avviso di parcella) può essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica
6- Una fattura di acquisto del mese di gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?
Entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30/01/19 ed è ricevuta attraverso lo SDI il giorno 01/02/19, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio
7- Le fatture emesse dai minimi, forfettari, verso operatori IVA residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?
Vi è l’obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative a operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato. Per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio, a partire dal 01/01/2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”
8- Per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ?
Dal 01/01/2018 è previsto che:
- L’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a euro 200.000
- L’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a euro 100.000
9- I professionisti dal 2019 saranno obbligati a emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita IVA. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato PDF? Se fornisce la PEC, gli si deve a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SDI?
L’operatore IVA è obbligato a emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico. I consumatori finali, gli operatori che rientrano nei regimi di vantaggio, i condomini e gli enti non commerciali possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai fornitori comunicando a quest’ultimi ad esempio un indirizzo PEC. Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o forfettario invece non hanno l’obbligo di emettere fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente la PEC/codice destinatario
10- È obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture?
I contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto-sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche/analogiche. La numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura.
11- Come comportarsi per le operazioni in reverse charge?
Bisogna fare una distinzione di base:
- Per gli acquisti intracomunitari e servizi extra-comunitari, l’operatore IVA sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dati
- Per gli acquisti interni di operazioni in regime di inversione contabile (natura N6), l’adempimento contabile prevede l’integrazione della fattura ricevuta, predisponendo un altro documento (autofattura) da allegare al file della fattura in questione, contenente i dati necessari per l’integrazione e gli estremi della stessa. Tale documento può essere inviato al SDI, e dovrà essere conservato elettronicamente.
12- Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito?
Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al SDI, la fattura non si considera emessa fiscalmente. Pertanto il cessionario/committente non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SDI (passati 4 mesi) e se non la riceve è obbligato ad emettere autofattura (entro 30 giorni).
B. FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PA E B2B/B2C: SIMILI MA NON UGUALI
Fatture PA | Fatture B2B/B2C | |
Codice IPA e codice destinatario | Obbligatorio indicare codice IPA (6 caratteri) | Obbligatorio indicare il codice destinatario (7 caratteri). Se il destinatario intende ricevere fattura via PEC indicare “0000000”. Se il destinatario è estero indicare “XXXXXXX” |
Esito/ricevute invio | Il SDI invia una ricevuta di consegna al soggetto trasmittente; la PA può accettare o rifiutare la fattura, inviando una notifica di esito al committente. Se entro 15 giorni il SDI non riceve dalla PA la notifica di esito, invia una notifica di decorrenza dei termini con impossibilità di inviare/ricevere fattura | Il SDI invia ricevuta di consegna al soggetto trasmittente; il destinatario può solo accettare il documento ricevuto. |
Impossibilità di recapito al destinatario | Invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna; se entro 10 giorni risulta ancora non possibile recapitare il file fattura, SDI produce una attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito e la invia al mittente | Il SDI deposita la fattura nell’area riservata del sito “Fatture e corrispettivi” di Agenzia delle Entrate; invia al mittente una ricevuta di impossibilità di recapito; il trasmittente deve comunicare all’acquirente/committente la messa a disposizione della fattura |
Momento di emissione fattura | Fattura si considera emessa nel momento in cui il SDI attesta la consegna della fattura a recapito del destinatario (rilascio ricevuta di consegna) | Fattura si considera emessa nel momento in cui è accettata dal SDI (superamento con esito positivo dei controlli). L’emissione della fattura è indipendente dalla consegna al destinatario |
Fattura in formato non elettronico | Espresso divieto di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione delle fatture non conformi | Ai fini del pagamento l’acquirente/committente è comunque tenuto ad attenersi a quanto previsto dalle regole e accordi previsti contrattualmente tra le parti. Resta fermo che la fattura si considera fiscalmente NON emessa |
C. IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA
Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio fiscale, l’imposta di bollo deve essere versata con modello F24 (codice tributo 2501).
La prossima scadenza per l’esercizio 2018, per chi ha emesso fatture elettroniche nei confronti della PA, è il 30/04/2019
- Applicazione imposta di bollo, per importi superiori a euro 77,47:
- Operazioni esenti art 10 DPR 633/72
- Operazioni non imponibile – servizi internazionali (alvo servizi relativi a beni in esportazione)
- Operazione non imponibile art 8 DPR 633/72 ad esportatore abituale (plafond)
- Operazione esclusa dalla base imponibile (art 15 DPR 633/72)
- Operazione esclusa dall’applicazione dell’IVA (art 2,3,4,5,7 DPR 633/72)
- Operazione regime minimi/forfettari
- Non applicazione imposta di bollo:
- Operazione imponibile
- Operazione in reverse charge
- Operazione soggetta a split payment
- Operazione imponibile con Iva assolta all’origine
- Operazione non imponibile all’esportazione
- Operazione non imponibile intra UE