#NEWS#052018

NOVITA’ C.D. “DECRETO DIGNITÀ”

a) Incentivi occupazione giovanile (età inferiore a 35 anni). In caso di assunzione a tempo indeterminato, riduzione contributi previdenziali del 50% con il limite di euro 3.000 su base annua. Durata 36 mesi.

b) Termini invio: 1° semestre 01/10/2018, 2° semestre 28/02/2019

c) Split payment per professionisti: non trova applicazione relativamente ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto lo split payment (A decorrere dal 14/07/2018) – applicazione iva ordinaria

TERMINE PER L’INVIO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 2018

a) Secondo trimestre 2018 – invio entro 17/09/2018

b) Terzo trimestre 2018 – invio entro 30/11/2018

c) Quarto trimestre 2018 – invio entro 28/02/2019

 

FISSATI CRITERI PER LA SOSPENSIONE MOD. F24 “A RISCHIO”

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha definito, con uno specifico provvedimento i criteri per la sospensione dell’esecuzione dei mod. F24 contenenti “compensazioni”. I principali criteri utilizzati sono :

  • Tipologia del debito pagato/credito compensato
  • Coerenza dei dati indicati in F24

L’agenzia può sospendere la compensazione per un periodo massimo di trenta giorni, dandone comunicazione al contribuente. Se l’utilizzo non è corretto, comunica lo scarto del Mod. F24 e il pagamento non è effettuato. In alternativa, il pagamento è effettuato con la data dell’invio

 

BENI SIGNIFICATIVI: INTERPRETAZIONE AUTENTICA E CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

In caso di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%. Va tuttavia considerato che, nel caso in cui per la realizzazione di detti interventi, il soggetto che esegue i lavori fornisce anche i beni impiegati e:

  • Tra questi sono presenti c.d. beni significativi
  • Il cui valore è superiore al 50% del valore significativo della prestazione

L’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni (si applica l’aliquota al 22% alla quota residua). Se il valore del bene significativo è pari o inferiore al 50% del valore complessivo della prestazione, l’aliquota IVA del 10% è applicabile all’intero corrispettivo.

I beni significativi sono individuati dal DM 29.12.1999 che fornisce la seguente elencazione: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo d’aria, sanitari e rubinetteria bagni, impianti di sicurezza.

N.B Non assume rilevanza il fatto che l’intervento di manutenzione sia eseguito in base ad un contratto d’appalto/d’opera, una fornitura con posa in opera o altri accordi negoziali.

N.B. la disciplina in esame non riguarda le prestazioni rese dai professionisti

Al fine di quantificare il valore del bene significativo l’Agenzia dispone che:

  • Fa fatto riferimento all’importo contrattuale pattuito tra le parti
  • Devono essere ricompresi solo gli oneri che hanno concorso alla produzione del bene significativo
  • Il costo di produzione non può essere inferiore al costo delle materie prime o di acquisto del bene

 

Pertanto in fattura occorre distintamente evidenziare quanto segue:

  1. Il corrispettivo complessivo
  2. Il valore del bene significativo
  3. Il valore della manodopera

CESSIONI INTRAUE: PROVA A MAGLIA STRETTA

La Corte di Cassazione con la sentenza del 19/04/2018 n. 9717 ha confermato la propria tesi per quanto riguarda la prova per le cessioni comunitarie, escludendo dai documenti ammessi quelli di origine privata, come le fatture emesse e la documentazione attestante il relativo pagamento.

L’Agenzia ha indicato quale elemento principe di prova il documento di trasporto (CMR) sottoscritto:

  • Dal trasportatore (per presa in carico della merce)
  • E dal destinatario (per ricevuta)

Permanendo l’obbligo di conservazione: della fattura di vendita, degli elenchi intrastat, della documentazione bancaria, di copia degli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali.

L’orientamento della suprema corte si pone in contrasto con quello dell’Agenzia delle Entrate, escludendo dai documenti ammessi quale prova della movimentazione del bene dall’Italia a un paese dell’UE quello di origine privata (fatture emesse, documentazione attestante pagamento)

Tra le prove ammesse dalla Suprema Corte vi sono esclusivamente:

  • CMR sottoscritto da cedente, cessionario e vettore
  • Contratti commerciali

Vengono esclusi tra i mezzi di prova i documenti privati (ammessi dall’Agenzia)